COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 3 del 2012 c.d. “SALVA SUICIDI

a cura del Dott. Ugo Tagliareni

Cos’è

La Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel nostro Ordinamento le procedure di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Sono delle nuove procedure che consentono al debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, di trovare un accordo con i creditori davanti al Giudice per estinguere i propri debiti (inclusi ANCHE quelli con EQUITALIA, RISCOSSIONE SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, INAIL) mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie e che consente di interrompere ed estinguere eventuali procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi) a proprio carico. Le procedure di sovraindebitamento consentono quindi di accedere ad un processo per facilitare il risanamento dei debiti, rivolgendosi ad un Organismo di composizione della crisi (OCC) istituito presso Camere di commercio, Comuni, Provincie, Citta’ metropolitane, Regioni, Istituzioni universitarie pubbliche, o ad un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio avente i requisiti art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n.202, al fine di presentare un piano di rientro dai propri debiti che prevede una soddisfazione parziale dei creditori. Se il piano o accordo viene approvato dal Giudice, il debitore potrà avvalersi di un piano di pagamenti in misura ridotta, che permette di diminuire il debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, e il resto del debito viene cancellato. Inoltre le procedure di sovraindebitamento permettono di conseguire, al termine del piano, la cd. “Esdebitazione”. Se invece la Proposta di Piano o Accordo non viene accolto, il debitore può comunque chiedere di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, in cui si propone di liquidare uno o più beni del debitore per soddisfare i creditori, ma sempre in misura ridotta rispetto al debito originario.

Tre possibili procedure e risultati

L’OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili, previste dalla norma in questione:

1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2) Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori (nessuna % minima) ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione, cioè essere definitivamente liberato dai debiti antecedenti al piano, anche se con il piano da sovraindebitamento i debiti sono stati pagati soltanto parzialmente.

Chi può chiederlo

Il debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, come da tabella sottoriportata.

Il debitore può accedere alle procedure in esame solo se si trova in uno stato di «sovraindebitamento», definito dalla legge come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”.

SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO:

SoggettoProcedure a cui può accedere
Il consumatore, ossia la persona fisica che ha assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svoltaPiano del consumatore
, accordo o liquidazione
Il debitore (persona fisica, società o diverso ente)
che svolge attività d’impresa commerciale ma che non è soggetto né assoggettabile a fallimento né a altre procedure concorsuali, più precisamente:
– società o ente che non supera le soglie di fallibilità (indicate all’art. 1 c. 2 L.Fall.); – società o ente che supera una soglia di fallibilità ma rimane sotto il limite generale di ammontare di debiti scaduti e non pagati pari a 30.000 euro;
– società o ente cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (non può fallire ai sensi dell’art. 10 L.Fall.);
– i singoli soci illimitatamente responsabili di società cessata da oltre un anno (non può fallire ex art. 10 L.Fall.);
– Società semplice;
– Società di persone non commerciale;
– Associazioni riconosciute e non riconosciute;
– Fondazioni;
– enti lirici
– Onlus
Accordo o liquidazione
Libero professionista, artista e altro lavoratore autonomoaccordo o liquidazione
Impresa agricola, indipendentemente dalle sue dimensioniaccordo o liquidazione
Start-up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioniaccordo o liquidazione
Società professionali ex L. 183/2011accordo o liquidazione
Associazioni professionali o studi professionali associatiaccordo o liquidazione
Soggetto giuridico rientrante in altra procedura concorsualeNessuna